Art. 12.

      1. Le norme concernenti i diritti della madre lavoratrice devono tenere conto dei seguenti princìpi:

          a) adeguamento delle strutture lavorative alle esigenze dei minori nei primi anni di vita, in modo da garantirne il costante contatto con la madre;

          b) flessibilità e adeguamento dell'orario di lavoro alle esigenze della famiglia, soprattutto quando vi siano soggetti disagiati che necessitano di assistenza, quali anziani o minori portatori di handicap;

          c) diritto a una sede lavorativa che favorisca il ricongiungimento dei componenti della famiglia;

          d) diritto alla retribuzione del lavoro casalingo.

      2. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere estese al padre lavoratore in caso di assenza della madre o quando le condizioni familiari siano tali da richiedere la presenza dei due coniugi.
      3. Con ulteriori provvedimenti legislativi sono disciplinati gli opportuni incentivi al lavoro a tempo parziale e per il godimento di congedi familiari e di periodi di astensione dal lavoro per motivi

 

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di studio o ricerca, nonché interventi volti ad assicurare la contemporaneità del periodo di fruizione delle ferie per i coniugi lavoratori.